IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in particolare
l'articolo 4 e l'allegato D;
  Vista  la  direttiva  91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  Considerato  che  la  separazione  contabile  tra la gestione delle
infrastrutture e l'esercizio delle attivita' di trasporto costituisce
principio  generale  nell'ambito della politica europea dei trasporti
rivolto  a  garantire  sia che l'attivita' di trasporto si svolga nel
rispetto  dei principi del Trattato CE in materia di concorrenza e di
libera  prestazione  dei  servizi,  sia  lo  sviluppo e la efficiente
gestione  delle  infrastrutture  dei  trasporti  nella prospettiva di
un'unica rete transeuropea;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
Oggetto

  1.    Il    presente    regolamento    disciplina    la    gestione
dell'infrastruttura   ferroviaria  e  l'attivita'  di  trasporto  per
ferrovia  delle  imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto
di   accesso   all'infrastruttura  ferroviaria  per  le  associazioni
internazionali  di  imprese  ferroviarie e per le imprese ferroviarie
che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.
  2.  Il  presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare
la  cui  attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di
interesse  regionale, locale e interregionale di interesse locale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.10,   comma   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

           Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri". Si  riporta  il
          testo dell'art. 17:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -   La legge   22   febbraio   1994,  n.    146,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di  obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle  Comunita'  europee   -
          legge  comunitaria  1993".  L'art.  4  e l'allegato D cosi'
          recitano:
            "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare  in  via   regolamentare, a norma degli articoli 3,
          comma 1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
          le  direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato C,
          applicando anche   il disposto   dell'art.  5,    comma  1,
          della medesima legge n. 86 del 1989.
            2.   Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3 della
          presente legge".
                                                          "Allegato D
                                                   (art. 4, comma 29)
          ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE  PER
          LE  QUALI  SI    RICHIEDE   IL   PARERE DELLE   COMMISSIONI
          PARLAMENTARI    PERMANENTI  COMPETENTI  PER  MATERIA  SUGLI
          SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.
            89/392/CEE:     direttiva   del    Consiglio,   del    14
          giugno      1989,  concernente  il    ravvicinamento  delle
          legislazioni degli  Stati membri relative alle macchine.
            91/368/CEE:   direttiva   del  Consiglio,  del 20  giugno
          1991,  che modifica la direttiva 89/392/CEE  concernente il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative alle macchine.
            91/440/CEE:  direttiva    del  Consiglio, del 29   luglio
          1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
            92/46/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del   16   giugno
          1992,   che stabilisce   le   norme   sanitarie    per   la
          produzione   e   la commercializzazione di latte crudo,  di
          latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.
            92/47/CEE: direttiva   del  Consiglio,    del  16  giugno
          1992,  relativa alla  concessione  di  deroghe   temporanee
          e   limitate   alle   norme sanitarie   specifiche    della
          Comunita'    in   materia   di produzione  e immissione sul
          mercato di latte e di prodotti a base di latte.
            92/75/CEE:   direttiva     del    Consiglio,    del    22
          settembre   1992, concernente l'indicazione del  consumo di
          energia e   di altre risorse  degli  apparecchi  domestici,
          mediante  l'etichettatura ed informazioni uniformi relative
          ai prodotti.
            92/105/CEE:   direttiva   della    Commissione,  del    3
          dicembre   1992, relativa ad una limitata uniformazione dei
          passaporti delle piante da utilizzare  per   il   trasporto
          di    determinati    vegetali,   prodotti vegetali od altre
          voci all'interno della  Comunita'    e  che  stabilisce  le
          procedure  per  il  rilascio  di tali passaporti nonche' le
          condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
            92/116/CEE:  direttiva del  Consiglio,  del 17   dicembre
          1992,   che modifica  e  aggiorna la  direttiva  71/118/CEE
          relativa a  problemi sanitari  in  materia di   scambi   di
          carni  fresche di  volatili  da cortile.
            92/120/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 dicembre
          1992, relativa alla  concessione  di  deroghe    temporanee
          e    limitate    alle   norme sanitarie specifiche   per la
          produzione e la  commercializzazione di alcuni prodotti  di
          origine animale".
            -  La   direttiva 91/440/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          237  del 24 agosto 1991.
            -  Il  decreto   legislativo  19  novembre   1997,     n.
          422,    reca:    "Conferimento  alle regioni ed agli   enti
          locali di funzioni e  compiti  in  materia  di    trasporto
          pubblico locale, a norma  dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
           Nota all'art. 1:
            -  Per il  decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,
          si veda in note alle premesse.